Bonus 80 euro - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Decreto Renzi

L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. n. 8/E del 28/04/2014, ha fornito i primi chiarimenti in merito al c.d.
“bonus 80 euro”, volto alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

La misura, contenuta nel D.L. n. 66/14 (c.d. “Decreto Renzi”), riconosce ai lavoratori dipendenti e alcuni redditi assimilati un credito d’imposta massimo di € 640.
L’intervento normativo, attualmente vale esclusivamente per il 2014, e parte dal mese di maggio.


1. Il bonus fiscale

ale bonus fiscale, contenuto all’interno dell’art. 1 del D.L. n. 66/14, prende il nome di “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. L’intervento normativo, attualmente, vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura “strutturale” mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica.
Il credito è concesso in maniera automatica da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Esso, inoltre, è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.


2. I soggetti beneficiari


Come precisato in premessa, il credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente (pubblici e privati) e alcuni redditi assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs. n. 124/93 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).


3. I soggetti esclusi

  • Sono esclusi dal credito: 
  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, c. 1, del TUIR;
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000.


4. Importo del bonus

Dalla lettura del testo normativo si evince che il bonus sarà di importo “fisso” (€ 80), senza distinzioni, nella fascia tra gli € 8.000 e i € 24.000 di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore a € 24.000 ma fino a € 26.000, è previsto un “meccanismo di décalage” che si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: ‰

bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]

L’importo sarà quindi:
€ 640, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000;
€ 640, se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 euro, ma non a € 26.000. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000.
Ad es. : Per un reddito complessivo di € 25.000 il bonus sarà così calcolato

{640 x [(26.000 – 25000)/2.000]} = {640 x 0,5} = € 320 

Il credito d'imposta, fino a dicembre 2014, varrà massimo € 640 e non concorrerà alla formazione del reddito del dipendente.



5. Determinazione del credito e adempimenti del sostituto d’imposta

I sostituti di imposta dovranno determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta dovranno effettuare le verifiche riguardanti: 
  • la spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale;
  • le detrazioni riferite alle somme;
  • i valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso.
Il riconoscimento del credito di imposta fa sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti:
Innanzitutto, per determinare l’imposta lorda, bisogna tener conto solo del reddito di lavoro dipendente e , per le detrazioni, ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR, il parametro di calcolo è il reddito complessivo.
Il reddito complessivo è utile per capire se il dipendente rientri o meno nelle suddette fasce di reddito. Tuttavia, calcolarne l’importo non è un atto di ordinaria amministrazione, in quanto il sostituto d’imposta è chiamato a stimare il reddito che andrà ad erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato (basta pensare ai lavoratori a progetto il cui rapporto di lavoro può variare in corso d’anno).
Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014. Ciò può determinare casi di restituzione del bonus per somme indebitamente percepite.
L’importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD 2015. Gli importi non versati invece, dovranno essere indicati nel Mod. 770.


6. Contribuenti senza sostituto d’imposta e rilevanza del credito

Per quanto riguarda i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/97, ovvero richiederlo a rimborso.

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